Il nostro ordinamento giuridico prevede spazi di collaborazione con esperti di altre discipline che possano portare un contributo tecnico funzionale allo svolgimento del lavoro giudiziario.

La perizia, in sede penale (art. 220 c.p.p) e la consulenza tecnica, in sede civile (art. 61 c.p.c) sono le più rilevanti e le più note.

Nelle consulenze tecniche in ambito civile lo psicologo è chiamato ad offrire le sue competenze in relazione all’affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio, ad affidamenti extrafamiliari, alla valutazione dell’idoneità genitoriale, ma anche per questioni riguardanti il risarcimento del danno psichico.

Consulente Tecnico di Ufficio (CTU)

Se il giudice ritiene utile una valutazione dello psicologo al fine di prendere una decisione riguardo a queste materie, nomina il cosiddetto Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) che, in base al quesito posto dal giudice, stabilisce la modalità di valutazione che può comprendere colloqui, incontri tra le varie parti, osservazioni e test con il fine di raccogliere tutte le informazioni per rispondere alle domande del giudice attraverso la stesura della relazione finale che comprenderà una valutazione argomentata di quanto osservato nel corso della consulenza.

Nei casi di affido, ad esempio, il giudice può chiedere allo psicologo una valutazione dell’idoneità genitoriale e/o un quadro complessivo delle dinamiche di coppia e quelle tra genitori e figli.

Consulente Tecnico di Parte (CTP)

Le varie parti possono, a loro volta, nominare un loro psicologo che funge da Consulente Tecnico di Parte (CTP) il cui ruolo è quello di facilitatore del processo in corso fornendo in primo luogo un adeguato supporto psicologico alla parte assistita nel procedimento che la vede protagonista dato che molto spesso si tratta di situazioni emotivamente stressanti.

Parallelamente all’azione di supporto, il CTP mette in campo un’adeguata competenza tecnica in modo da tutelare il proprio assistito, valutando la correttezza metodologica dell’operato del CTU attraverso la produzione di una relazione che puntualizza ed evidenza eventuali elementi presentati in modo inadeguato nella relazione del CTU e che si ritengono importanti ai fini del processo di valutazione in corso.

Il CTP partecipa inoltre personalmente a tutti i colloqui o i diversi accertamenti predisposti dal CTU.

Attraverso la nomina di un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP), ogni parte in causa può:

  • Valutare la correttezza metodologica delle operazioni peritali, accertando che le procedure vengano eseguite correttamente da parte del CTU
  • Collaborare con il CTU, infatti il CTP può portare elementi utili alla valutazione e la sua competenza tecnica oltre a partecipare personalmente a tutti i colloqui e ai diversi accertamenti predisposti dal CTU
  • Ricevere adeguato supporto psicologico dato che molto spesso si tratta di situazioni emotivamente stressanti

Il CTP viene nominato, in ambito civile, soprattutto per:

  • separazione giudiziale tra coniugi, con o senza figli
  • valutazione dell’idoneità genitoriale in caso di provvedimenti riguardanti l’affido di un minore
  • ablazione o limitazione della potestà genitoriale
  • adozione